Cronaca

“Parlo con San Michele”, ma il Vescovo vieta il pellegrinaggio

Da tre giorni il sedicente veggente Salvo Valenti è in cammino, con due pellegrini al seguito, per raggiungere l’edicola votiva di Petralia Sottana dedicata a San Michele Arcangelo.

“Me lo ha chiesto l’arcangelo Michele – ha detto Valenti – l’arcangelo mi è apparso e mi ha detto di fare questo pellegrinaggio per mostrare alle genti l’importanza della preghiera e della esercizio quotidiano della fede tramite la Santa Messa”. Ieri notte i tre sono arrivati ai piedi della statua dell’arcangelo dove si sono accampati per dormire.

Intanto arriva dalla Diocesi di Cefalù una netta presa di distanze: “Si tratta di iniziative di carattere esclusivamente personale – afferma in una nota inviata alla stampa il vescovo Marciante – che rispondono a possibili esigenze spirituali di singoli individui, comunque non concordate né approvate dall’Autorità Ecclesiastica competente. Da quanto ci risulta il signor Valenti non gode di alcun riconoscimento e di nessuna approvazione da parte delle Autorità Ecclesiastiche competenti della sua Arcidiocesi di Palermo, né della nostra Diocesi, riguardo sue visioni, sogni e colloqui con San Michele Arcangelo”.

Sulla vicenda il Vescovo di Cefalù si era già espresso nel novembre del 2018 con la seguente nota: “In riferimento a quanto si verifica nel territorio del Comune di Petralia Sottana, relativamente ad episodi di incontri finalizzati al culto di San Michele Arcangelo in un contesto di visioni soprannaturali da parte di un presunto veggente nella persona del signor Salvatore Valenti dell’Arcidiocesi di Palermo, ritengo doveroso richiamare le norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni, promulgate dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede il 25 febbraio 1978 e confermate dalla medesima Congregazione il 14 dicembre 2011″.

“L’iter per arrivare al discernimento circa la verità di tali fenomeni per dichiararne il Constat de supernaturalitate o il Non constat de supernaturalitate – sottolineava il Prelato – prevede anzitutto che l’Ordinario del luogo giudichi il fatto positivo o negativo. Solo quando l’Ordinario ha giudicato positivamente il fatto si può procedere alla seconda tappa dell’iter che consiste nel permettere “alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di essa con grande prudenza” (Norme, Nota preliminare, b). Quindi l’autorità ecclesiastica competente può concedere il Pro nunc nihil osbstare che chiaramente non deve indurre i fedeli a ritenere che questo pronunciamento sia riconoscimento e approvazione del carattere soprannaturale da parte della Chiesa. Pertanto, fino ad oggi, Non constat de supernaturalitate ed è fatto divieto di organizzare pellegrinaggi sul luogo indicato dalle presunte apparizioni nel territorio della Parrocchia di Petralia Sottana; è fatto altresì divieto di erigere edicole votive per il culto pubblico legate al suddetto fenomeno, senza il nihil obstat dell’Ordinario del luogo”.

Foto di Ondatv.it

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