Blufi, la strada della discordia: polemica tra il Comune e la Casa di Riposo

Fabio Di Gangi

Cronaca - Il botta e risposta

Blufi, la strada della discordia: polemica tra il Comune e la Casa di Riposo
A lanciare l’allarme è il legale rappresentante della Mediterranea Sociale

18 Novembre 2021 - 16:17

Situazione drammatica per utenti, operatori e responsabili della casa di riposo di Blufi costretti a fare i conti con i disagi dovuti alle piogge torrenziali degli ultimi periodi. La struttura di Contrada Nocilla, infatti, è raggiungibile soltanto da una strada vicinale che collega la struttura stessa con una strada intercomunale di titolarità della Città metropolitana di Palermo (Blufi-Bompietro). Il canale di scolo che costeggia l’entrata della strada vicinale (ma che nasce nella strada intercomunale) raccoglie di fatti l’enorme quantità d’acqua riversata dalle cunette, per poi riversare l’intero materiale fangoso proprio nella strada di collegamento con la struttura. Il canale di scolo, infatti, risulta totalmente ostruito alla foce, creando seri problemi alla circolazione dei mezzi e al raggiungimento della struttura stessa.

A lanciare l’allarme è proprio il legale rappresentante della Mediterranea Sociale (proprietaria dell’immobile che gestisce la struttura): “Siamo in una situazione disastrosa, in queste condizioni non è possibile svolgere il nostro dovere. Ogni temporale di media intensità mette in ginocchio la viabilità creando pericoli alla nostra incolumità. In caso di emergenza, tra l’altro, i mezzi dei soccorritori non riuscirebbero a transitare. È una strada vicinale pubblica, in quanto di servitù pubblica, e la manutenzione spetta al comune. Ho personalmente chiesto aiuto al Comuni di Blufi negli ultimi anni, ma nessuno è mai intervenuto. È una vergogna”.

Categorica la risposta di Vincenzo Vaccarella, architetto funzionario responsabile dell’area tecnica del Comune di Blufi, che spiega: “La strada non è annoverata nel patrimonio indisponibile dell’ente, quindi non è una strada di pubblico transito ma è utilizzata dalla cooperativa. Quest’ultima risulta gestita da un soggetto privato e quindi non pubblico. L’onere della manutenzione non è del comune. Inoltre, l’acqua tracima dal canale di scolo della provincia”.

Dello stesso avviso anche il sindaco di Blufi, Vittorio Castrianni. “La strada in questione è una strada vicinale che si dirama da una intercomunale di titolarità della Provincia – sottolinea in una nota il primo cittadino -. Spetta a chi usufruisce della strada assicurare la viabilità della medesima. Ad ogni buon conto, la suddetta strada è stata già segnalata alla Protezione Civile Regionale”.

Sfortunatamente, né il Codice Civile né il Codice della Strada né altra normativa offre una puntuale definizione delle vicinali. Difatti, l’unica – non esaustiva – descrizione delle medesime si rinviene nel Codice della Strada (all’articolo 3, comma 52 del D.lgs. n. 285/1992), che le individua nelle “strade private fuori dai centri abitati a uso pubblico”. Altra utile indicazione circa la natura delle vicinali è offerta dallo stesso Codice della Strada che, le assimila alle strade comunali.

Al di fuori di tali riferimenti, non è data rivenire altra definizione delle vicinali. Occorre dunque rivolgersi alla giurisprudenza di legittimità e di merito per comprendere che cosa sia una strada vicinale. Ebbene, queste sono strade poste al di fuori dei centri abitati che, attraversando plurimi e distinti fondi, consentono il transito e l’accesso ai medesimi. Quanto al regime giuridico, si tratta di strade di proprietà privata, costituite mediante il conferimento di aree da parte dei proprietari dei fondi laterali e contigui (ex collatione privatorum agrorum), che ne diventano pertanto comproprietari (sent. Cass. civ. n. 3130/2013).

Generalmente, si tratta di strade di campagna, attraversate dai proprietari dei fondi circostanti con auto o mezzi agricoli, per raggiungere la propria abitazione o il proprio podere. Ma il novero delle strade vicinali non si esaurisce con queste. Difatti, occorre distinguere le vicinali private (o vie interpoderali / agrarie) e le vicinali pubbliche. Le vicinali private sono strade che cadono in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui e sono destinate, di regola, all’utilizzo dei soli frontisti. Le strade vicinali pubbliche, a dispetto del nome, rimangono vie private: non è l’Ente pubblico a esserne proprietario, bensì i frontisti. Tuttavia, a differenza delle vicinali private, non sono riservate all’utilizzo esclusivo di una cerchia ristretta e ben individuata di soggetti, ma possono essere percorse da qualsiasi persona lo desideri. Le vicinali pubbliche, difatti, sono gravate da una servitù di passo pubblica, ossia di un diritto reale costituito a favore della collettività intera; ciò comporta che la resede della strada vicinale, comprensiva di accessori e pertinenze, è di proprietà dei frontisti, mentre il Comune vanta una servitù di passaggio sul bene, costituita per soddisfare esigenze di pubblico interesse. Più in particolare, l’Autorità può iscrivere la strada nell’elenco delle vicinali quando: la via sia interessata da un traffico generalizzato da parte di una collettività di persone, qualificate dall’appartenenza a un gruppo territoriale; il bene è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze di carattere generale, anche grazie al collegamento con una pubblica via; esiste un titolo che sostenga l’affermazione del diritto di uso pubblico. Tale titolo può essere acquistato per legge, convenzione, atto di ultima volontà, usucapione, ecc..

I soggetti chiamati a partecipare alle spese di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali pubbliche sono molteplici: innanzitutto, il Comune deve concorrere in misura variabile da un quinto alla metà della spesa, a seconda dell’importanza della strada. La restante parte è posta a carico dei proprietari dei fondi che circondano la strada o che sono altrimenti serviti dalla medesima. Vi è, infine, un’ultima categoria di soggetti: gli utenti della strada devono a partecipare alla spesa. Dunque, l’obbligo di contribuire alla manutenzione della strada non grava unicamente sui proprietari della vicinale e sul Comune, ma è esteso anche agli utilizzatori abituali; ciò significa, ad esempio, che può essere chiamato a concorrere alle spese sostenute per la riparazione della strada, anche colui che la utilizza consuetamente, pur non essendo il proprietario di un fondo latistante. Dovrebbe esserci già un primo sopralluogo comune nella giornata di domani tra gli organi provinciali e il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Blufi. 

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