Non esattamente un colpo di scena ma un epilogo annunciato: il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con due ordinanze pubblicate il 25 marzo 2026, ha delineato un quadro chiaro: da un lato boccia il ricorso del Comune contro la nomina del commissario ad acta, dall’altro sospende gli atti con cui il sindaco aveva dichiarato la decadenza del Consiglio comunale. Una doppia decisione che, di fatto, ribalta l’intero impianto adottato dall’amministrazione comunale negli ultimi mesi.
Il TAR: il Consiglio non poteva essere dichiarato decaduto
Nel primo provvedimento (ricorso n. 440/2026), i giudici amministrativi hanno accolto l’istanza presentata da alcuni consiglieri comunali, sospendendo l’efficacia degli atti del sindaco che avevano sancito la decadenza dell’assemblea cittadina. Secondo il TAR, emergono “apprezzabili profili di fumus boni iuris” legati soprattutto alla possibile incompetenza del sindaco a dichiarare la decadenza del Consiglio . La normativa regionale, infatti, attribuirebbe tale potere ad altri organi e non direttamente al primo cittadino. Inoltre, i giudici sottolineano come dagli atti risulti possibile procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, passaggio che avrebbe potuto evitare lo scioglimento dell’organo. Determinante anche il riconoscimento del periculum in mora, ossia il rischio concreto di danno derivante dall’impossibilità per il Consiglio di esercitare le proprie funzioni . Il TAR ha quindi sospeso tutti gli atti impugnati e fissato l’udienza di merito al 6 ottobre 2026, condannando il Comune di Alimena alle spese per mille euro.
Respinto il ricorso del Comune contro la nomina del Commissario ad Acta
Di segno opposto l’altra ordinanza (ricorso n. 496/2026), con cui il Comune di Alimena aveva impugnato la nomina del commissario ad acta da parte della Regione Siciliana, incaricato di procedere alle surroghe dei consiglieri dimissionari. In questo caso il TAR ha respinto la richiesta cautelare formulata dall’avvocato nominato dal sindaco Scrivano, ritenendo che il ricorso non presenti “profili di fumus boni iuris”. I giudici chiariscono un punto centrale: prima di poter valutare un’eventuale decadenza del Consiglio comunale, è necessario procedere alle surroghe dei consiglieri mancanti. La mancata sostituzione, infatti, impedisce di accertare i presupposti per lo scioglimento. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha ritenuto prevalente quello pubblico al regolare funzionamento degli organi democratici, sottolineando la necessità che l’ente locale disponga di un Consiglio pienamente operativo. Il TAR ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali per altri 2 mila euro.
Le due ordinanze, lette insieme, tracciano una linea precisa: la decadenza del Consiglio comunale è al momento sospesa; resta valida la linea della Regione che punta alla surroga dei consiglieri tramite commissario; il nodo definitivo sarà sciolto nel giudizio di merito fissato per ottobre. Nel frattempo, la situazione politica e amministrativa di Alimena resta in una fase delicata, con il TAR che ha di fatto bocciato l’azione del Comune e riaffermato il principio di continuità degli organi democratici. Il Comune, dal canto suo, può ancora proporre un appello cautelare presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa contro le due ordinanze del TAR.




