Le associazioni SiciliaOpenGov, Per la Sicilia e Sicilia Nazione hanno sottoscritto un documento congiunto con il quale chiedono alla deputazione siciliana che siede alla Camera dei Deputati uno scatto d’orgoglio per difendere i legittimi interessi dell’Isola, custoditi dallo Statuto Siciliano.
Lo Statuto è l’anima stessa dell’Autonomia Siciliana, prezioso testo di legge di rango costituzionale che, dal lontano 1946, viene puntualmente messo da parte, mortificando così, giorno dopo giorno, quella che probabilmente è stata, e ad oggi rimane, l’unica vera conquista, l’unico condiviso e trasversale successo politico ottenuto dal popolo siciliano.
Oggi l’aggressione ai diritti dei siciliani si fa più forte e pressante: Il Disegno di Legge di riforma costituzionale, già approvato al Senato ed in questi giorni in discussione alla Camera, tende ad annichilire ogni forma di autonomia, nel tentativo di costruire un nuovo ordine istituzionale verticistico, che si fa beffe della storia d’Italia e delle identità regionali.
Riportiamo qui di seguito la lettera aperta sottoscritta dal professore Gaetano Armao e dall’ex senatore Rino Piscitello con in calce gli emendamenti proposti per tutelare i diritti acquisiti del popolo siciliano:
llustri Onorevoli,
a nome delle associazioni “Per la Sicilia”, “SiciliaOpenGov” e “Sicilia Nazione” indirizziamo quest’appello nella Vostra funzione di parlamentari nazionali eletti in Sicilia.
Nei prossimi giorni riprenderà alla Camera, con la presentazione degli emendamenti, il dibattito sulla riforma della Costituzione proposta del Governo (A.C. 2613). Tale progetto di legge ridisegna le autonomie regionali, riducendone le competenze e tende ad uniformare, in sostanza, le regioni a statuto speciale a quelle ordinarie.
Dal d.d.l. già approvato dal Senato emerge la spinta verso l'annichilamento delle forme differenziate di autonomia ottenute dalla Sicilia con lo Statuto, mediante l'omogeneizzazione, a regime, con gli altri statuti regionali. Obiettivo realizzato mediante “norme transitorie” e nonostante la formale conferma del modello duale (ordinarie e speciali) per le regioni italiane previsto dall'art. 116 Cost, primo comma.
La presenza di clausole di salvaguardia “a tempo” per la competenza legislativa primaria e l'omologazione alle regioni ordinarie per l'esercizio della competenza legislativa concorrente (art. 38, comma 10 e 11) determinerebbe il superamento della specialità della Sicilia in spregio alla natura “pattizia” dello Statuto in vigore.
E' quindi precisa responsabilità dei parlamentari nazionali eletti nella nostra Regione far prevalere sulla fedeltà e le convenienze di partito la lealtà verso i cittadini siciliani, presentando e votando emendamenti al testo di riforma costituzionale che rafforzino e rilancino l'autonomia della Sicilia.
Le riforme si devono fare presto e bene, ma va impedito lo smantellamento della specialità, con una forte mobilitazione che coinvolga i siciliani e le forze politiche disponibili, e che rilanci l'autonomia differenziata e ne rafforzi i profili di responsabilità.
Lo Statuto siciliano – lo ha recentemente ribadito la Corte costituzionale nella sentenza n. 255/2014 che ha soppresso il controllo preventivo di legittimità sulle leggi regionali – delinea il “patto di autonomia” tra l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale.
La Sicilia è oggi di fronte ad un bivio tra ipotesi di oblio e prospettive coraggiose di rilancio, che passano si per una revisione dello Statuto, ma nel senso del
rafforzamento degli strumenti di autonomia finanziaria, di perequazione fiscale ed infrastrutturale, della fiscalità di vantaggio, della responsabilità energetica ed ambientale (attualmente rientrante tra le prerogative regionali, ma con il riconoscimento integrale del gettito proveniente dall'estrazione e dalla raffinazione dei prodotti petroliferi con la revisione dell'art. 36 dello Statuto).
In un momento di revisione costituzionale e di svalutazione dell'autonomia speciale non è consentito alcun un approccio riduttivo e rinunciatario. Resistiamo insieme al tentativo di smantellare l'Autonomia differenziata che rimane elemento insostituibile per il rilancio e lo sviluppo della Sicilia. Delineato il nuovo quadro Costituzionale potrà finalmente provvedersi alla revisione dello Statuto che si attende ormai da un decennio, superando distorsioni e rivedendo alcuni istituti ormai obsoleti.
Ecco perché abbiamo formulato alcuni emendamenti – che di seguito si allegano – al disegno di legge costituzionale e che riteniamo possano rilanciare l'autonomia responsabile della Sicilia e rafforzarne la capacità di rispondere alle aspettative dei cittadini.
Chiediamo a Voi deputati eletti in Sicilia di presentare e sostenere questi emendamenti, superando le barriere di partito ed assumendo come valore comune la difesa della nostra terra, dei suoi diritti e del bisogno di crescere; delle sue storiche prerogative e, nel contempo, delle ragioni dell'insularità che emergono dall'ordinamento europeo.
Palermo, 18 novembre 2014
Prof. Avv. Gaetano Armao on. Rino Piscitello
Emendamenti al disegno di legge costituzionale a.c. 2613 “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del cnel e la revisione del titolo v della parte seconda della costituzione”.
Emendamenti aggiuntivi
(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
All’articolo 116 della Costituzione e' aggiunto il comma 2 bis: « La modifica dello statuto speciale deve registrare l'intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».
L'emendamento mira a disciplinare puntualmente il procedimento di revisione degli statuti speciali previsto dall'art. 33 c.12 dello stesso d.d.l. Cost. inserendo il diretto coinvolgimento dei parlamenti regionali e scongiurando ogni ipotesi di modifica unilaterale, in linea con le analoghe previsioni della l. Cost n. 2 del 2013. L'ultima parte della disposizione introduce poi un rimedio all'eventuale inerzia di parte regionale.
(Federalismo fiscale e perequazioni)
All'art.119, quinto comma, dopo la parola: 'Regioni' inserire “Lo Stato riconosce le peculiarità delle regioni insulari e ne favorisce il riequilibrio sociale ed economico attraverso prioritari interventi di perequazione fiscale ed infrastrutturale annualmente indicati nei documenti di finanza pubblica”.
La normativa sul federalismo fiscale (l.n. 42 del 2009 e s.m.i.) ha introdotto il principio della perequazione fiscale e di quella infrastrutturale quale riequilibrio del forte e crescente divario tra nord e sud del Paese. La norma si propone, in qualche modo recuperando la prima versione dell'art. 119 della Costituzione, per un verso, l'introduzione nella Carta fondamentale del concetto di insularità, ben presente nell'ordinamento europeo, mentre per altro verso, impone l'adozione e la quantificazione degli interventi annuali di perequazione.
(Zone franche insulari)
Il territorio della Regione siciliana e quello della Regione Sardegna sono posti fuori dalla linea doganale e costituiscono zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia e della Sardegna. Le zone franche insulari sono disciplinate dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali.
La norma punta ad introdurre per le due Regioni insulari e meridionali il regime della zona franca quale strumento di fiscalità compensativa per affrontare decisivamente il divario economico sociale e far fronte alla incapacità dello Stato di intervenire adeguatamente e tempestivamente sul piano della perequazione infrastrutturale, pur nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento fiscale europeo, in guisa da consentire un incremento di competitività per le imprese residenti e di attrarre investimenti esterni alle isole.
All'art.38 decimo comma
Dopo al parola 'Regioni' inserire 'a statuto ordinario'.
L'emendamento proposto elimina ogni questione circa la possibile estensione dell'applicazione delle previsioni di tale comma sulla potestà legislativa concorrente alle autonomie regionali differenziate in assenza di specificazione nella norma, rivolta genericamente alle “Regioni” .
All'art. 38 inserire il comma 13
“Il secondo comma dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, è sostituito dal seguente: «Sono però riservate allo Stato le entrate dei tabacchi e del lotto. A compendio dell'integrale spettanza tributaria dell'imposta di produzione sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale, lo Stato riconosce alla Regione a titolo di ristoro ambientale, anche il venti per cento del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo in quello delle altre regioni”.
L'emendamento recepisce il testo della proposta di legge costituzionale, presentata, al Parlamento della Repubblica ai sensi dell'articolo 41-ter, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana, già nel 2011 ed ha l'obiettivo di modificare il secondo comma dell'articolo 36 del medesimo statuto, concernente i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione. Il progetto di legge costituzionale è stato approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella scorsa legislatura e trasmesso alle Camere, la conclusione anticipata della legislatura nazionale ha tuttavia impedito il completamento dell’iter parlamentare previsto per l'approvazione delle leggi costituzionali. L'ARS ha recentemente approvato nuovamente il progetto di legge, seppur limitatamente alla prima parte.
In particolare, con la proposta di legge costituzionale di revisione statutaria s'intende attribuire alla Regione siciliana il gettito delle imposte di produzione attualmente riservate allo Stato, in applicazione del principio di territorialità dell'imposta e in attuazione dei principi ispiratori del federalismo fiscale è già operante per le altre Regioni differenziate (Sardegna ed il Trentino-Alto Adige).
L'introito per la Regione si attesterebbe – considerato il gettito di tutte le accise riscosse per prodotti raffinati ed immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana, relativo al 2012 – attorno ai 3,5 miliardi di euro.
All'art. 38 inserire il comma 14
“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano prioritariamente la piena attuazione delle previsioni dell'art. 119 della Costituzione e dei meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale”.
Si tratta di un emendamento che intende far assumere alla disposizione costituzionale una valenza più diretta avuto riguardo all'adozione delle misure di perequazione fiscale ed infrastrutturale in coerenza con il precedente emendamento all'art. 119.
Emendamenti sostitutivi
All'art. 38 Undicesimo comma
Sostituire il comma con il seguente “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano soltanto per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
L'emendamento sostitutivo intende replicare anche nella presente riforma (che ne e' carente), la norma prevista dall'art. 10 della l. Cost. n. 3 del 2001 che ha introdotto nell'ordinamento regionale la c.d. “clausola di maggior favore”, in guisa da non determinare un'erosione della specialità con l'introduzione delle norme di revisione costituzionale nelle more dell'adeguamento degli statuti differenziati. Senza di essa, infatti, le Regioni di tipo differenziato corrono il rischio di venirsi a trovare in una condizione nettamente deteriore, in termini di competenze, rispetto alle Regioni ordinarie.