L’ordinanza anti-assembramenti a Cefalù: “Vietato alcol da asporto dalle 21”

Redazione

Cronaca - Novità

L’ordinanza anti-assembramenti a Cefalù: “Vietato alcol da asporto dalle 21”
L'ordinanza stabilisce limitazioni orarie alla vendita di alcolici e definisce gli orari di chiusura notturna degli esercizi commerciali.

19 Giugno 2020 - 19:07

Il Sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina ha emanato una ordinanza sindacale con la quale sono state stabilite limitazioni orarie alla vendita di alcolici e definiti gli orari di chiusura notturna degli esercizi commerciali. Il provvedimento, simile a quello adottato da numerosi Sindaci di città e località turistiche dell’isola, trae origine dalla constatazione che il consumo di bevande alcoliche, in determinate circostanze, può essere motivo di assembramenti, in violazione delle norme che regolano il distanziamento sociale al fine di garantire la profilassi contro il Covid-19, di fenomeni di disordine urbano, atti vandalici e di disturbo della quiete pubblica.

In particolare, è stato stabilito il divieto dalle ore 21 alle ore 6 di tutti i giorni della settimana, di effettuare la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro di qualsiasi tipo. La somministrazione di bevande alcoliche è consentita negli spazi chiusi e nelle aree aperte di pertinenza degli esercizi di somministrazione, regolarmente avute in concessione, sino alle ore 2 di tutti i giorni della settimana. E’ vietato dalle ore 2 alle ore 6 di tutti i giorni della settimana di somministrare, in aree pubbliche o aperte al pubblico, bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato, o legittimato anche al di fuori degli esercizi commerciali. I locali dobvranno rimanere chiusi dalle ore 2,30 alle ore 6 di tutti i giorni della settimana. La vendita mediante distributori automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciali di vendita per asporto.

La violazione delle disposizioni contenute nell’Ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro ove dal fatto non scaturiscano altri illeciti. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, il Questore può disporre la chiusura dell’esercizio commerciale fino ad un massimo di 15 giorni. Per il Sindaco di Cefalù “con questo provvedimento abbiamo realizzato un bilanciamento tra le necessità delle attività commerciali e della ricettività turistica e il rispetto dell’interesse pubblico – dice – All’attenzione che, come Amministrazione comunale, da sempre abbiamo avuto per il rispetto del decoro urbano e della quiete pubblica si aggiunge, quest’anno, il dovere di garantire il rispetto delle norme per il contrasto del contagio da Covid-19. In tal senso Cefalù ha tutte le carte in regola per poter garantire ai residenti la tutela della qualità della vita e ai visitatori, speriamo numerosi, che anche quest’anno la sceglieranno come meta di vacanze, di trascorrere il loro soggiorno nella nostra città in piena sicurezza. Sono certo di poter contare sulla piena collaborazione dei cittadini e dei titolari delle attività commerciali”.

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