“Il finanziamento non doveva essere revocato”: sentenza storica per un’azienda di Polizzi

Redazione

Cronaca

“Il finanziamento non doveva essere revocato”: sentenza storica per un’azienda di Polizzi

09 Dicembre 2018 - 11:29

Il Tribunale di Palermo, con sentenza 599/2018, resa da Alida Marinuzzi, ha statuito l’illegittimità di un provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico di originari oltre 428 mila euro, accogliendo il ricorso della ditta di Polizzi Generosa G.F. che si era affidato allo Studio Legalit Avvocati Associati con i legali Giovanni Puntarello e Chiara Modica Donà dalle Rose e degli associati Paola Saladino e Sabrina Causa.

La vicenda trae origine nel marzo del 2015, quando l’assessorato regionale all’agricoltura, sulla scorta di specifiche prescrizioni fatte dalla Corte dei Conti dell’Unione Europea, all’esito di alcuni controlli sull’utilizzo dei fondi strutturali, aveva disposto la parziale revoca di un finanziamento concesso nei confronti di G.F. In particolare, secondo i rilievi della Corte dei Conti dell’Unione europea, integralmente recepiti dall’Acea e dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, G.F. al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione di un impianto produttivo a Polizzi Generosa, aveva presentato dei preventivi, per l’acquisto di alcuni macchinari, provenienti da alcuni concessionari di macchine agricole che non sarebbero risultati in concorrenza tra loro. Ed infatti, i preventivi presentati, erano state emessi da alcune ditte che presentavano compagini sociali parzialmente uguali tra loro.

G.F. si rivolgeva allora allo studio Legalit che proponeva apposita azione davanti al Tribunale di Palermo che ha accolto in toto le tesi dei legali. In particolare, gli avvocati hanno evidenziato come le ditte che hanno fornito i preventivi, ancorché recassero delle parziali coincidenze in ordine alle rispettive partecipazioni, costituivano dei soggetti giuridici autonomi in relazione ai quali né la Corte dei Conti, né l’assessorato avevano in concreto dimostrato alcuna capacità avuto incidenza sulle offerte economiche prodotte dal G.F. anche perché gli amministratori delle società risultavano diversi. Peraltro, come evidenziato dallo studio Legalit, la presentazione dei preventivi provenienti da ditte collegate tra loro, configurava al più una mera irregolarità che avrebbe potuto risultare sanata nel corso dell’istruttoria della procedura di finanziamento, se solo l’Assessorato avesse provveduto a rilevarlo tempestivamente.

Inoltre, è risultata analogamente decisivo il rilievo formulato dagli avvocati sulla buonafede soggettiva del G.F. che non poteva conoscere le compagini sociali delle ditte al momento dell’acquisizione dei preventivi. In accoglimento dell’azione promossa, il Tribunale delle Imprese ha pertato dichiarato illegittimo il recupero delle somme, condannando anche l’Assessorato e l’Agea al pagamento delle spese di lite liquidate in circa 8 mila euro.

Secondo il partner di Legalit, Giovanni Puntarello “si tratta di una importantissima sentenza non solo perché innovativa nel suo genere, ma anche perché apre le porte a numerosi altri privati che a partire dal 2015 hanno subito illegittimamente il recupero di somme originariamente concesse e che, al contrario del nostro assistito, non hanno immediatamente proposto azione davanti all’autorità competente”.

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