Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso presentato dal comune di Alimena contro la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale alle Autonomie Locali in merito alla vicenda della possibile decadenza del Consiglio comunale. La controversia nasce dalla situazione politica determinatasi dopo le dimissioni, nel corso del 2025, di sei consiglieri comunali su dieci. Secondo il Comune, il Consiglio non sarebbe stato più in grado di funzionare regolarmente né di essere ricostituito attraverso le surroghe, anche a causa dell’esaurimento delle liste elettorali disponibili.
Per questo motivo il sindaco aveva chiesto alla Regione Siciliana di dichiarare la decadenza del Consiglio comunale e di nominare un commissario straordinario, sostenendo che l’amministrazione regionale non avesse concluso il procedimento entro i termini previsti dalla legge. La Regione, però, aveva seguito una strada diversa. Con una nota del 19 gennaio 2026 aveva invitato il consigliere anziano a convocare il Consiglio comunale per procedere alle surroghe ancora possibili di due consigliere dimissionarie, preannunciando in caso di inerzia l’attivazione dei poteri sostitutivi.
Successivamente, con decreto del 19 febbraio 2026, era stato nominato un commissario ad acta con il compito di effettuare le surroghe dei consiglieri dimissionari. Provvedimento che il Comune aveva impugnato con un altro ricorso ancora pendente davanti allo stesso Tar. I giudici amministrativi hanno ritenuto infondato il ricorso del Comune di Alimena, sostenendo che la Regione non sia rimasta inerte ma abbia invece avviato e concluso il procedimento amministrativo nei termini previsti. Nella sentenza, il Tar sottolinea che il Servizio ispettivo della Regione ha escluso la possibilità di dichiarare decaduto il Consiglio comunale prima di avere completato le surroghe ancora possibili. Secondo il Tribunale, infatti, la sostituzione dei consiglieri surrogabili rappresentava un “passaggio logico-giuridico indispensabile” prima di poter valutare un eventuale scioglimento dell’organo consiliare.
Per i giudici, dunque, non esiste alcun “silenzio-inadempimento” da parte della Regione, perché l’amministrazione aveva già espresso formalmente la propria posizione attraverso gli atti adottati e successivamente confermati dal decreto assessoriale. Il Tar ha quindi rigettato il ricorso e condannato il Comune di Alimena al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in complessivi 1.500 euro oltre accessori.





